Con la circolare Prot. n. 18793 del 25/11/2014 indirizzata agli Ordini degli Avvocati delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, la Corte di Appello di Lecce ha fornito importanti chiarimenti circa le modalità di compilazione delle fatture elettroniche indirizzate aglui Uffici Giudiziari.
In particolare la circolare rende noto che sono stati creati appositi codici IPA da utilizzare per l'inoltro agli Uffici Giudiziari delle fatture elettroniche relative alle Spese di Giustizia.
Si precisa che il codice univoco di ufficio da utilizzare per la Corte d'Appello di Lecce è 94J2NN, mentre per gli altri uffici giudiziari di Lecce, Brindisi e Taranto in questo articolo si rimanda ai dati indicati nell'IPA (Indice della Pubblica Amministrazione)
La circolare, inoltre, specifica che i difensori e gli ausiliari del magistrato (periti, custodi, interpreti) dovranno allegare alla fattura elettronica il decreto di liquidazione delle competenze spettanti, munito della data di irrevocabilità. Nel caso di liquidazione in sentenza del compenso spettante per la difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i difensori dovranno allegare anche l'estratto della sentenza.
L'Ufficio Spese di Giustizia, dopo aver effettuato un primo immediato riscontro della correttezza dei dati della fattura, è tenuto, in caso di errore, a rifiutare la fattura nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento, così come attribuiita dal sistema di contabilità.
A titolo di esempio, la circolare riporta che le fatture elettroniche riportanti importi a titolo di imposte e contributi, quali ritenute IVA e cassa, dovranno essere rifiutate in tutti i casi in cui detti importi risultassero errati.
Sempre nella stessa circolare si specifica che:
- l'Importo Totale del Documento che si trova nei "Dati generali del documento" sulla fattura elettronica deve riportare l'importo della fattura al lordo della ritenuta IRPEF. Più esattamente, detto importo deve corrispondere all'importo che nella fattura cartacea appariva sotto la dicitura "Totale Fattura", derivante dalla somma di onorario, cassa, IVA ed eventuali spese imponibili e non.
- l'importo indicato nel riquadro "Dati relativi al pagamento" deve, invece, riportare l'importo netto da pagare, vale a dire l'importo totale del documento di cui sopra, al netto della ritenuta IRPEF.
- nel riquadro "Dati generali del documento" deve essere obbligatoriamente indicato l'importo totale del documento come sopra specificato. Tale precisazione si rende necessaria in quanto il Sistema di Interscambio accetta la fattura elettronica anche in mancanza della compilazione del relativo rigo, mentre il sistema di pagamento degli uffici giudiziari non consente l'emissione dell'ordinativo di pagamento in assenza di tale dato e, pertanto, in sua assenza, la fattura verrà rifiutata.
La circolare di cui qui si tratta, informa, inoltre, che eventuali modifiche al sistema interno di contabilità della Corte d'Appello che dovessero avere riprcussuioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica verranno tempestivamente rese note ai rispettivi Ordini.